3.72 Ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D.Lgs. n. 62/2017, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati può essere previsto:
l'esonero dallo svolgimento delle prove INVALSI
l'esonero dalle prove scritte di italiano
l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera o la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera
l'esonero dall'insegnamento della matematica e dalla relativa prova INVALSI