3.67 Ai sensi dell'art. 1 comma 22 della L. n. 107/2015, nel periodo di sospensione dell' attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, possono promuovere:
attività ricreative, culturali e sportive con il contributo finanziario del territorio
attività ricreative, culturali e sportive da svolgere anche con maggiori oneri per la finanza pubblica
attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
attività culturali e sportive proposte da realtà associative del territorio con nuovi oneri per la finanza pubblica