3.65 Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della L. n. 107/2015, l'alternanza scuola-lavoro:
può essere svolta secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata
si attua nel triennio del percorso di studi per 300 ore
non può essere svolta all'estero
si attua solo nel secondo biennio per almeno 250 ore del percorso di studi