3.40 Secondo il D.P.R. n. 275/1999 art. 7 comma 2, se l'accordo di rete tra istituzioni scolastiche prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento è approvato:
dal Consiglio di istituto delle singole scuole interessate
dal Collegio dei docenti delle singole scuole
dal Collegio dei docenti delle singole scuole e dal Consiglio di istituto della scuola capofila
oltre che dal Consiglio di circolo o di istituto, anche dal Collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza