3.226 La Legge n.170/2010 all'art. 5 comma 2 lettera c) prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano, agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per l'insegnamento delle lingue straniere:
l'uso delle tecnologie informatiche per la comunicazione verbale
l'uso di mezzi di apprendimento alternativi
l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche la possibilità dell'esonero
l'uso di strumenti idonei per la produzione di testi in forma scritta