1.296 Ai sensi del D.M. 3 novembre 2017, n. 195, art. 3, comma 5, la durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza scuola-lavoro:
può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante per un massimo di 20 ore
può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante per un massimo di 30 ore
non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante
può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante per un massimo di 50 ore