1.258 A norma dell'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, tra le forme di flessibilità che le istituzioni scolastiche possono adottare vi è:
la definizione degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni
l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
la definizione degli obiettivi specifici di apprendimento
la definizione dell'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli