5.486 Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte sono liberati dalla responsabilità del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, degli allievi o degli apprendisti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2048 cc
soltanto se provano di aver agito in stato di necessità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
soltanto se provano il caso fortuito
in nessun caso